A seguito della modifica apportata all'art. 40 del D.P.R. 445/2000 dalla Legge di Stabilità per il 2012, dal 1° Gennaio 2012 i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili soltanto nei rapporti fra soggetti privati (cittadino ed imprese, banche, assicurazioni, etc…). Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i privati gestori di pubblici servizi (servizio idrico, fornitura energia elettrica, trasporti pubblici, etc….) i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero di atti di notorietà, previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
La modulistica da utilizzare per tali dichiarazioni è reperibile in questa stessa pagina web nella sezione "Cosa si può autocertficare".
Con le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà il cittadino può dichiarare tutte le condizioni, le qualità personali e i fatti a sua conoscenza che non sono già compresi nell'elenco dei certificati che le amministrazioni non possono più chiedere (ad esempio di essere erede, di essere proprietario o affittuario di un appartamento, il proprio stato di servizio, la conformità all'originale della copia di un documento ecc.). Es. Crea il certificato
Ci sono pochi casi in cui non è possibile ricorrere alla autocertificazione ed è necessario presentare i tradizionali certificati:
Per sostituire i certificati basta una dichiarazione in carta semplice, firmata dall'interessato, senza autentica della firma e senza bollo.
L'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione) può anche essere inviata per posta o fax, o consegnata da un'altra persona.
L'autocertificazione è definitiva e ha la stessa validità del certificato o dell'atto che sostituisce.
I cittadini italiani
N.B: Banche, assicurazioni, notai e tribunali non sono obbligati ad accettare l'autocertificazione.
Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge, i figli o altro parente fino al terzo grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse.
In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al pubblico ufficiale che deve accertare l'identità della persona che ha fatto la dichiarazione.
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri di ufficio da cui possono derivare anzioni disciplinari per il dipendente.
Le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni.
In caso di dichiarazione falsa, il cittadino può subire una condanna penale e decade dagli eventuali benefici ottenuti con l'autocertificazione.