Oggi è il 22.05.2013

Statuto Comunale

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 09 gennaio 2003 con deliberazione N. 1
Prima stesura: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 8.10.1991
Modificazioni ed integrazioni: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19.01.1992, n. 3 del 26.02.1996 e n. 40 del 16.11.1999

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Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - IL COMUNE

  • Art 1 (Il Comune)
  • Art 2 (Il nome e il titolo)
  • Art 3 (Descrizione ed uso dello stemma, del simbolo e del gonfalone)

CAPO II - FINALITA' - PRINCIPI GENERALI

  • Art 4 (Principio di Sussidiarietà)
  • Art 5 (Organizzazione e informazione)
  • Art 6 (Pari opportunità)
  • Art 7 (Diritti di cittadinanza)
  • Art 8 (Potestà regolamentare)
  • Art 9 (Solidarietà internazionale)
  • Art 10 (Cultura)
  • Art 11 (Istruzione)
  • Art 12 (Territorio e ambiente)
  • Art 13 (Politiche sociali e sanitarie)
  • Art 14 (Economia e lavoro)

CAPO III - IL TERRITORIO

  • Art 15 (La posizione territoriale)
  • Art 16 (La modificazione del territorio)
  • Art 17 (Le caratteristiche del territorio)
  • Art 18 (Il profilo storico, artistico, culturale ed archeologico)

CAPO IV - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

  • Art 19 (La sede comunale)
  • Art 20 (Le funzioni)
  • Art 21 (La realizzazione delle funzioni)

TITOLO II - STATUTO E REGOLAMENTI

CAPO I - LO STATUTO

  • Art 22 (L'oggetto e i contenuti dello Statuto)
  • Art 23 (Le modalità di adozione dello Statuto)
  • Art 24 (L'interpretazione dello Statuto)
  • Art 25 (La revisione dello Statuto)
  • Art 26 (I compiti della Commissione speciale)

CAPO II - REGOLAMENTI

  • Art 27 (I principi per l'adozione dei regolamenti)
  • Art 28 (L'interpretazione dei regolamenti)
  • Art 29 (Le informazioni e le forme di pubblicità)

TITOLO III - ORGANI DEL COMUNE E LORO ATTRIBUZIONI

CAPO I - GLI ORGANI

  • Art 30 (Gli Organi istituzionali del Comune)
  • Art 31 (Gli Organi titolari di uffici)

Sez.I - Il Consiglio comunale

  • Art 32 (Il Consiglio Comunale)
  • Art 33 (Sessioni e convocazione)
  • Art 34 (Linee programmatiche di mandato)
  • Art 35 (Prima seduta e adempimenti)
  • Art 36 (Consigliere anziano)
  • Art 37 (Validità delle sedute)
  • Art 38 (Presidente e VicePresidente del Consiglio Comunale: elezioni)
  • Art 39 (La pubblicità delle sedute consiliari e delle Commissioni)
  • Art 40 (I diritti, i poteri e i doveri dei consiglieri comunali)
  • Art 41 (Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale)
  • Art 42 (La rimozione e la sospensione degli amministratori)
  • Art 43 (Surrogazioni e supplenze dei consiglieri)
  • Art 44 (Dimissioni da Consigliere Comunale)
  • Art 45 (La responsabilità degli amministratori)
  • Art 46 (Le competenze del Consiglio)
  • Art 47 (Le Commissioni del Consiglio)
  • Art 48 (Attività ispettiva)
  • Art 49 (Commissioni tecniche)
  • Art 50 (Gruppi consiliari)

Sez.II - Il Sindaco e la Giunta

  • Art 51 (La composizione della Giunta)
  • Art 52 (Incompatibilità per la carica di assessore)
  • Art 53 (Divieto di incarichi e consulenze)
  • Art 54 (Elezione del Sindaco - Nomina della Giunta)
  • Art 55 (Competenze della Giunta)
  • Art 56 (L'Assessore e i suoi poteri)
  • Art 57 (Le attività deliberative e il controllo di legittimità)
  • Art 58 (Competenze del Sindaco)
  • Art 59 (Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)
  • Art 60 (Il Vice-Sindaco)
  • Art 61 (Mozione di sfiducia)
  • Art 62 (Dimissioni, impedimento, rimozione decadenza sospensione o decesso del Sindaco)
  • Art 63 (Le firme sulle delibere di Giunta e di Consiglio)

TITOLO IV - FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - Associazioni e Forme di Partecipazione

  • Art 64 (La valorizzazione e la promozione della partecipazione)
  • Art 65 (La valorizzazione delle associazioni)
  • Art 66 (La partecipazione alla gestione dei servizi sociali)
  • Art 67 (Gli organismi di partecipazione)
  • Art 68 (L'Assemblea cittadina)
  • Art 69 (Contributi alle associazioni)

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

  • Art 70 (Le situazioni giuridiche soggettive)

CAPO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

  • Art 71 (L'iniziativa e le proposte popolari)
  • Art 72 (Le istanze, le proposte e le petizioni)
  • Art 73 (L'iniziativa e le tipologie dei Referendum)
  • Art 74 (Le modalità dei Referendum)
  • Art 75 (Il Referendum provinciale)
  • Art 76 (Il Referendum consultivo o abrogativo d'iniziativa popolare)
  • Art 77 (Il Referendum e presa d'atto del Consiglio comunale)
  • Art 78 (Il difensore civico)
  • Art 79 (I compiti del difensore civico)
  • Art 80 (L'elezione del difensore civico)
  • Art 81 (Le prerogative e i mezzi del difensore civico)
  • Art 82 (La Conferenza dei Servizi)
  • Art 83 (La Conferenza dei servizi per i pareri)
  • Art 84 (Il diritto d'informazione e di accesso e rapporti amministrazione-cittadini)
  • Art 85 (Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali)

TITOLO V - PATRIMONIO, ATTIVITA' FINANZIARIA, CONTABILITA'

CAPO I - I beni comunali

  • Art 86 (I beni comunali)

CAPO II - Finanza e contabiltà

  • Art 87 (Le norme della finanza e della contabilità)
  • Art 88 (Attività finanziaria del Comune)
  • Art 89 (Bilancio annuale)

TITOLO VI - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO INTERNO E NUCLEO DI VALUTAZIONE

CAPO I - La revisione economico-finanziaria

  • Art 90 (La revisione economico-finanziaria)

CAPO II - Il controllo interno e il controllo di gestione

  • Art 91 (Principi generali del controllo interno)
  • Art 92 (Controllo di gestione)

CAPO III - Attività di valutazione

  • Art 93 (La valutazione del personale con funzioni dirigenziali)
  • Art 94 (La valutazione e il controllo strategico)

TITOLO VII - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI E ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI TITOLARI DI UFFICI

CAPO I - Ordinamento degli uffici e dei servizi

  • Art 95 (Nucleo di valutazione interno)
  • Art 96 (Sistemi informativi per i controlli)
  • Art 97 (Principi fondamentali)

CAPO II - Organi titolari di uffici

  • Art 98 (Indirizzo politico - amministrativo - funzioni - responsabilità - controllo)
  • Art 99 (I principi per l'organizzazione degli uffici e del personale)
  • Art 100 (Il segretario comunale)
  • Art 101 (Il vice - segretario comunale)
  • Art 102 (Il direttore generale)
  • Art 103 (Conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi )
  • Art 104 (Le responsabilità del Segretario Comunale e dei direttivi)

CAPO III - La gestione dei servizi pubblici

  • Art 105 (La gestione dei servizi pubblici locali)
  • Art 106 (Gestione dei servizi in economia)
  • Art 107 (Qualità dei servizi pubblici)

TITOLO IX

- FORME DELLA COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA ED ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI

CAPO I - Rapporti con la Provincia

  • Art 108 (I principi di collaborazione tra Comune e Provincia)
  • Art 109 (La collaborazione alla programmazione)
  • Art 110 (La collaborazione tra il Comune e la Provincia per la partecipazione dei cittadini e le convenzioni)

CAPO II - Organizzazione territoriale e forme associative

  • Art 111 (Principi di cooperazione)
  • Art 112 (Convenzioni)
  • Art 113 (Consorzi)
  • Art 114 (Unione di comuni)
  • Art 115 (Accordi di programma)

TITOLO X

- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
  • Art 116 (Regolamenti)
  • Art 117 (La deliberazione dello Statuto)
  • Art 118 (Entrata in vigore)

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TITOLO I - Disposizioni Generali

CAPO I - IL COMUNE

Art.1 (Il Comune)

1. Il Comune di Otranto è l'Ente di autogoverno della comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico ed assicura la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e di controllo, in applicazione dei principi fondamentali previsti dallo Statuto e in conformità dei regolamenti di attuazione.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

3. Il Comune ha autonomia statuaria, normativa, organizzativa, amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito dello statuto e dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Ha potestà regolamentare, che esercita secondo le leggi vigenti ed in conformità ai principii del presente Statuto.

4. Il Comune assume la tutela dei valori ambientali, storici, artistici, architettonici ed urbanistici presenti sul territorio come principio fondamentale ed ineliminabile di ogni atto amministrativo. Riconosce a tale principio valore non solo culturale, ma anche economico-sociale di promozione dell'intera comunità.

5. Il Comune, di antica origine e di risaputa importanza storica, civile e religiosa, con innate tradizioni politiche e le tradizionali attività agricole, marinare e mercantili, ha vocazione moderna per le iniziative turistiche ed agrituristiche e promuove servizi idonei a soddisfare gli interessi sociali. Tutto ciò sempre nel rispetto dei valori affermati e ribaditi nel comma precedente.

6. Il Comune di Otranto - estrema punta ad Est dell'Italia - ha particolare vocazione di iniziativa internazionale per i Paesi che s'affacciano sul Mar Adriatico e sullo Jonio nell'ambito del Mar Mediterraneo.

7. Il Comune attiva forme di gemellaggio con Comuni di Città italiane ed estere al fine di valorizzare i rapporti nazionali ed internazionali nell'interesse della propria collettività e nel rispetto delle sue radici storiche e si conforma alla Convenzione Europea per gli Enti locali.

Art.2 (Il nome e il titolo)

1. Antica "Hydrus", "Hydruntum" in epoca romana e bizantina, "Otranto" in epoca moderna, appellata "Uthrantu" in dialetto salentino.

2. Mantiene e conferma il titolo di Città e si definisce "Città di Otranto".

Art.3 (Descrizione ed uso dello stemma, del simbolo e del gonfalone)

1. Le caratteristiche dello stemma, del simbolo e del gonfalone del Comune sono stabiliti con apposita delibera del Consiglio Comunale. Allo stesso modo si adottano gli altri simboli comunali.

2. Il simbolo che caratterizza l'espressione storico-politica della comunità è la "Torre del Serpente su sfondo del mare".

3 Lo stemma del Comune è rappresentato dalle caratteristiche seguenti: nello scudo di campo AZZURRO, una TORRE cilindrica di ARGENTO, avvinghiata da un SERPE nero (Idra = acqua e serpe d'acqua, quindi HYdrus, Hydruntum) che, risalendo in senso sinistrorso i fianchi di essa, introduce la testa nell'alta finestra aperta nel campo (per bere l'olio del fanale, faro antico sul Canale d'Otranto). Lo scudo fra due rami di quercia e di alloro, decussati alla base, è timbrato dalla CORONA URBICA di Città. Un motto adorna l'Arma e richiama la massima prerogativa della Città: "" CIVITAS FIDELISSIMA HYDRUNTI "" (Città fedelissima di Otranto) La Torre di argento potrebbe anche timbrarsi con Corona Imperiale nel campo dello scudo; privilegio che l'imperatore Carlo V concesse a Otranto. (*)

4. Il gonfalone è costituito dagli elementi essenziali seguenti: un drappo serico di colore ROSSO nelle dimensioni regolamentari di metri 1.00 x 2.00, riporta ricamato al centro il motivo dell'Arma anzi descritto, fra i due rami di quercia e di alloro, decussati alla base e legati con nastro tricolore; il tutto guarnito da ricami e frangia di argento e con in alto l'indicazione regolamentare: "" CITTÀ DI OTRANTO "". Il drappo è sostenuto da un'asta metallica foderata di uguale colore di esso, e borchiata di argento a spirale. "" Stemma eius fuit, ut est, Turris rotunda, nigro quodam Serpente in actu oleum e lampade sugendi cicumdata, atque ligata: Tali hieroglyfico seu potius poetico sagaci sermone prisci Cives tum eorum fortitudinem, ac prudentiam, tum negotiationis commercia posteris suis significare: Hodie stemma praedictum Imperiali corona insuper ornatum cernitur munificentia grati....""(**)

5. Ai fini dell'uso dello stemma, del gonfalone e degli altri simboli comunali è necessario, nell'ambito della sfera di competenza, che la decisione sia adottata dal Consiglio comunale, dalla Giunta o dal Sindaco. 6. È fatto divieto fare uso dello stemma, del gonfalone, dei simboli comunali a fini di interessi che non si identifichino con la comunità.

(*)Cosi' l'Anonimo Otrantino nella sua ""Synapsis rerum , eventum et status Hydruntinae Urbis "" (raccolta dei fatti e dello stato della Città di Otranto)
(**)Cfr.: Luigi Maggiulli, Otranto - Ricordi, Lecce tipogr. Cooperativa, 1893, pp.158-159; Vedasi anche riproduzione in rilievo a colori dell'Arma di Otranto di Antonio Corchia e diapositiva della stessa. "Il suo stemma fu, ed è, una Torre rotonda, circondata, anzi avvinghiata da un certo nero Serpente in atto di succhiare l'olio dalla lampada: con tale geroglifico (rappresentazione simbolica), o meglio, con tale accorto linguaggio poetico, gli antichi Cittadini vollero significare sia la loro fortezza e prudenza, sia i traffici dei loro commerci. Oggi lo stemma predetto si vede inoltre ornato da Corona Imperiale per munificenza del grato animo di Carlo V ...."

CAPO II - FINALITA' - PRINCIPI GENERALI

Art.4 (Principio di Sussidiarietà)

Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 5 (Organizzazione e informazione)

Il Comune ordina i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa e del costante adeguamento alle esigenze del cittadino e promuove le opportune forme di consultazione con tutte le organizzazioni rappresentative dei cittadini. Nel rispetto del dettato costituzionale riconosce e valorizza il ruolo di confronto, di proposta e di contrattazione dei sindacati dei lavoratori. Riconosce e garantisce alle formazioni sociali ed ai singoli cittadini il diritto ad una informazione completa ed imparziale sulle proprie attività come premessa per una effettiva partecipazione popolare.

Art. 6 (Pari opportunità)

Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi. Il Comune promuove la presenza dei due sessi nella Giunta, nell'Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale, nelle Commissioni consiliari e di quartiere, nelle rappresentanze del Comune negli enti partecipati. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.

Art. 7 (Diritti di cittadinanza)

Il Comune informa la sua attività ai valori della partecipazione e della solidarietà e garantisce il diritto di pari dignità nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione e all'handicap. Garantisce e valorizza il diritto della persona, in forma singola o associata, a concorrere all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività dell'amministrazione locale. A tal fine assicura la partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi. Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa esplicita disposizione di legge, Statuto, regolamento: i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Otranto; i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; i cittadini italiani, stranieri, apolidi, maggiorenni ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio.

Art. 8 (Potestà regolamentare)

I regolamenti, atti normativi approvati dal Consiglio comunale, disciplinano le materie ad esso rinviate dalla legge e dal presente Statuto. Le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi.

Art. 9 (Solidarietà internazionale)

Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo. Promuove e sostiene iniziative che sviluppano il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione. Ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.

Art. 10 (Cultura)

Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con l'Istituto Professionale Statale per i Servizi alberghieri, della Ristorazione e del Turismo di Otranto, con l'Università di Lecce e le altre istituzioni culturali. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio. Provvede ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali.

Art. 11 (Istruzione)

Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

Art. 12 (Territorio e ambiente)

Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Predispone la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel centro storico prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso. Sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia l'area collinare e le aree di pertinenza dei Laghi Alimini e di Porto Badisco, tutela le aree agricole, le coltivazioni e le alberature.

Art. 13 (Politiche sociali e sanitarie)

Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana. Concorre a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione. Assicura i servizi per l'informazione e l'emergenza sanitaria. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore. Si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario e a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie. Opera per assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa. Interviene per il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare e favorisce il mercato delle locazioni. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

Art. 14 (Economia e lavoro)

Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene l'agricoltura, l'artigianato e le attività di supporto al turismo, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e soggetti con handicap.

CAPO III - IL TERRITORIO

Art. 15 (La posizione territoriale)

1. Il Comune di Otranto è confinante con le seguenti realtà comunali: a NORD: col territorio del Comune di Melendugno; a OVEST: col territorio dei Comuni di Carpignano, Cannole, Palmariggi, Giurdignano; a SUD-OVEST: col territorio del Comune di Uggiano la Chiesa. a SUD: col territorio dei Comuni di Minervino, Santa Cesarea Terme; a EST: con il Mar Adriatico che lo separa dalla costa albanese;

2. Le mappe catastali riunite del territorio, riportate in annesso, costituiscono parte integrante dello Statuto.

Art. 16 (La modificazione del territorio)

1. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà.

Art. 17 (Le caratteristiche del territorio)

1. L'intero territorio comunale si sviluppa su una estensione di Kmq 76,15 con una popolazione di 5.114 abitanti, risultanti dal Censimento Generale della Popolazione '91, con una densità abitativa pari a 67,16 ab/Kmq, salvo i dati ufficiali dei censimenti successivi.

2. L'estensione territoriale è morfologicamente varia, sviluppandosi in parte pianeggiante con vasta zona costiera, in parte con leggeri rilievi a Sud e ad Ovest del territorio comunale. La costa otrantina si estende da Torre S. Andrea, località situata a circa 15 Km a Nord del centro abitato, fino a Porto Badisco, a circa 10 Km a Sud del Paese.

3. Per le caratteristiche ambientali generali di particolare interesse paesaggistico, il territorio comunale è vincolato ai sensi di legge.

4. Rivestono particolare interesse le seguenti risorse naturali: - vaste zone di pineta e macchia mediterranea, presenti soprattutto nella zona Nord del territorio, pregevoli per la presenza di essenze botaniche e specie faunistiche di particolare rarità; - estesa costa, di grande interesse balneare, costituita da ampi tratti sabbiosi - presenti a Nord - e insenature e costoni rocciosi, prevalentemente nella zona Sud; - lago "Alimini" comunicante con il mare e lago "Alimini piccolo" o "Fontanelle", comunicante con il precedente, alimentato da acqua dolce sorgiva. Intorno ai laghi è presente una vasta zona a vegetazione palustre e a macchia mediterranea; - fiume "Idro" alimentato da tre sorgenti poste una in zona "Carlo Magno", l'altra in zona "Monte Lauro vecchio" e l'ultima in zona "Bollato"; - altri canali: "Trafili", "Rio", "Zuddhrea" a Nord; ed acque sotterranee a Sud.

5. Le attività economiche che si sviluppano sul territorio sono legate agli elementi essenziali sopra descritti.

Art. 18 (Il profilo storico, artistico, culturale ed archeologico)

1. La Città di Otranto è una città fortificata con mura Aragonesi provviste di bastioni e torri risalenti al XV sec..

2. All'interno della Città sono presenti i seguenti monumenti:

  • Cattedrale Normanna dell'XI sec. contenente eccezionale pavimento musivo risalente al XII sec. ove è rappresentata la storia dell'uomo cosi' come era interpretata nel Medioevo, attraverso riferimenti alle più importanti fonti mitiche e bibliche;
  • Chiesa bizantina di San Pietro, a croce greca, dell'VIII sec. d.C. con affreschi di pregevole fattura nel classico stile dell'epoca (richiamanti la scuola pittorica bizantina);
  • Castello Aragonese degli inizi del XVI sec. ricostruito su un fortilizio precedente, conserva tre torri tonde ed uno spuntone di epoca dei viceré spagnoli;
  • vestigia archeologiche che rappresentano l'evoluzione storica degli insediamenti della comunità locale che vanno dall'età del bronzo, del ferro fino all'epoca dei giorni nostri

3. Fuori delle mura della Città sono presenti altre vestigia:

  • Ipogeo di età paleocristiana della valle delle Memorie;
  • Cripta basiliana di S. Nicola e Abbazia di S. Nicola di Casole. Quest'ultima è stata, dopo il mille, luogo di trascrizione e traduzione di importanti testi filosofici orientali nella lingua latina e di testi europei in lingua greca;
  • grotta neolitica dei "Cervi" situata in zona Badisco importante per i graffiti sia di soggetti naturali che astratti;
  • masserie fortificate del XV e XVI sec. usate come primo sistema difensivo.

CAPO IV - IDENTIFICAZIONE DEL COMUNE

Art. 19 (La sede comunale)

1. La sede del Comune è ubicata nella zona storica di Otranto in un edificio di proprietà del Comune denominato Palazzo Melorio.

2. La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli Organi riuniti in altra sede.

Art. 20 (Le funzioni)

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.

2. Il Comune esercita le funzioni mediante gli Organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 21 (La realizzazione delle funzioni)

1. Per la realizzazione delle finalità il Comune provvede:

  1. alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale civile e culturale della comunità;
  2. alla cura e allo sviluppo razionale ed equilibrato dell'intero territorio e delle attività economiche-produttive innovative e abitative, riconoscendo valenza primaria alle attività turistiche per il mare e i corsi d'acqua, le coste e le pinete, i laghi e i canali e per l'elevato valore storico culturale del proprio patrimonio archeologico.

2. Per la realizzazione delle sue funzioni il Comune in particolare:

  1. coopera con gli altri Enti locali, con la Provincia e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale;
  2. concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
  3. partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali degli altri Enti locali, secondo la normativa regionale;
  4. si conforma ai criteri e alle procedure, stabiliti con legge regionale, nella formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale, in coordinamento con la Provincia;
  5. valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale attraverso iniziative specifiche;
  6. sostiene e favorisce le attività svolte da associazioni, organizzazioni regolarmente costituite e operanti sul territorio nel campo sociale, culturale e sportivo;
  7. valorizza e promuove forme associative, cooperative, consortili, anche in forma mista pubbliche-private, che operano nei vari Settori delle attività economiche della città;
  8. assicura la gestione dei Servizi, il loro più ampio decentramento e la verifica periodica sulla loro corrispondenza in termini di efficienza, qualità ed economicità;
  9. provvede alla gestione dei Servizi e alla realizzazione degli interventi finalizzati allo sviluppo sociale ed economico anche attraverso il ricorso alle imprese private, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati;
  10. garantisce la tutela dei diritti dei cittadini attribuendo al difensore civico anche compiti di conciliazione extra-giudiziale;
  11. provvede ad ogni altra iniziativa occorrente alla tutela e garanzia degli interessi della comunità.

3. Il Comune per la concreta realizzazione di tali finalità si caratterizza come Ente di regia, valorizzando e promuovendo le energie esterne al proprio apparato comunale, facendo delle iniziative imprenditoriali un momento importante anche per la gestione dei servizi pubblici.

4. Il Comune è, inoltre, titolare di funzioni e poteri propri, esercitati secondo i principii e nei limiti della Costituzione, delle leggi e dello Statuto. Esercita, altresì, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione. Svolge le proprie funzioni, anche attraverso le attività, che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

5. Il Comune provvede altresì ad adottare iniziative idonee per la realizzazione dell'obiettivo delle pari opportunità uomo-donna. Con regolamento di funzionamento è istituita l'apposita Commissione comunale per le pari opportunità.

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TITOLO II - Statuto e Regolamenti

CAPO I - LO STATUTO

Art. 22 (L'oggetto e i contenuti dello Statuto)

1. Il Comune adotta il proprio statuto, in osservanza alla legislazione vigente.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principii fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove istituite. Lo statuto stabilisce, altresì, i principii per l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

3. Il Comune si conforma alla legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina nell'esercizio delle funzioni a esso conferite e ne enuncia espressamente i principii, che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.

Art. 23 (Le modalità di adozione dello Statuto)

1. L'approvazione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Le sedute consiliari per l'approvazione dello Statuto dovranno avvenire in forma pubblica e con votazione palese.

Art. 24 (L'interpretazione dello Statuto)

1. Qualora sorgessero questioni interpretative sulle norme dello Statuto si adotteranno i canoni ermeneutici di cui all'art.12 delle preleggi del Codice Civile.

Art. 25 (La revisione dello Statuto)

1. Le modifiche o le integrazioni alle norme contenute nel presente Statuto potranno essere esaminate su richiesta motivata sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri comunali, o da un numero pari ad 1/10 dei cittadini elettori.

2. Per le modifiche e le integrazioni dello Statuto si applicano le stesse procedure previste per l'adozione dello Statuto, previo parere motivato di una Commissione consiliare speciale.

Art. 26 (I compiti della Commissione speciale)

1. La Commissione consiliare speciale - costituita ai sensi del 6º comma dell'art.38 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 - designata per la redazione dello Statuto e dei regolamenti procederà all'adozione delle iniziative di verifica sulla pratica applicazione delle norme statutarie e regolamentari, e della loro efficacia rispetto agli obiettivi da perseguire.

2. La Commissione relazionerà annualmente al Consiglio sui risultati riscontrati e ove lo ritenga, con motivata relazione, propone al Consiglio le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie per favorire l'attuazione degli indirizzi fondamentali dettati dallo Statuto.

CAPO II - REGOLAMENTI

Art. 27 (I principi per l'adozione dei regolamenti)

1.Il Comune adotta Regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle Istituzioni e degli Organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art.48 del D.Lgs 267/2000 sono adottati dal Consiglio comunale in seduta pubblica mediante l'esercizio del voto palese ed a maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. I regolamenti sono pubblicati in base alle disposizioni degli artt. 124 e 134 del D.Lgs 267/2000.

4. L'entrata in vigore è fissata dalla legge o dalle norme del regolamento che determina - per finalità di coordinamento - i termini di efficacia.

Art. 28 (L'interpretazione dei regolamenti)

1. Qualora insorgano questioni interpretative dei regolamenti, essi debbono essere interpretati, ai sensi dell'art.12 delle preleggi e delle disposizioni degli artt.1362 - 1371 del C.C., quali atti amministrativi.

Art. 29 (Le informazioni e le forme di pubblicità)

1 Il Comune oltre che avvalersi, nelle forme di legge, della pubblicità a mezzo di Albo pretorio, istituisce il Bollettino comunale periodico. Con apposito regolamento saranno stabiliti modalità e criteri per la relativa formazione e pubblicazione del bollettino.

2 Il Comune istituisce altresì le "bacheche di quartiere" ai fini della pubblicazione delle iniziative e delle attività comunali, adottando delibera di Giunta che individua spazi e sedi idonee.

3 Il Comune pubblicizza altresì le iniziative relative al Consiglio comunale mediante pubblici manifesti collocati negli spazi idonei della Città, ivi comprese le bacheche di quartiere di cui al 2º comma.

4 Il Comune nell'adempimento dei principi dell'informazione ai cittadini singoli ed associati ed anche per finalità di ausilio e di promozione, istituisce l'Ufficio "Informazioni, Reclami e Pubbliche Relazioni". Con apposito regolamento saranno definite le modalità, i criteri ed i termini di costituzione dell'Ufficio.

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TITOLO III - Organi del Comune e loro attribuzioni

CAPO I - GLI ORGANI

Art. 30 (Gli Organi istituzionali del Comune)

1 Sono Organi del Comune il Consiglio, il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta e il Sindaco.

2 Il Consiglio è Organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3 La Giunta è Organo di gestione amministrativa, con funzioni esecutive e regolamentari.

4 Il Sindaco è Organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

5 Ciascun Organo è indipendente dall'altro e agisce in piena autonomia, salvo il coordinamento necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Art. 31 (Gli Organi titolari di uffici)

1. È Organo titolare di ufficio il Segretario comunale o Direttore Generale e il Vice-Segretario quando assolve alle funzioni di Segretario.

2 Sono Organi titolari di uffici i dipendenti dirigenti o con funzioni apicali capo settore, in base alla legislazione vigente.

Sez.I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 32 (Il Consiglio Comunale)

1 L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2 I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3 Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Il C.C. è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e rappresenta l'intera comunità. La presidenza del C.C. è attribuita a un consigliere comunale, eletto tra i consiglieri, nella prima seduta del consiglio.In sede di prima attuazione,l'elezione del presidente viene effettuata nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto.

4 Il Consiglio si articola con criterio proporzionale in Commissioni permanenti e speciali.

5 Nel seno del Consiglio sono costituiti i gruppi consiliari e i capigruppo. Con il regolamento degli Organi è data articolata disciplina di funzionamento.

6 Il bilancio dovrà prevedere apposito capitolo di finanziamento delle attività del Consiglio comunale nelle sue forme ed articolazioni.

Art. 33 (Sessioni e convocazione)

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2.Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4.La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere una seconda convocazione, da tenersi almeno due giorni dopo la prima.

5. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. 6.L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

Art. 34 (Linee programmatiche di mandato)

1.Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2.Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

Art. 35 (Prima seduta e adempimenti)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, e si tiene entro dieci giorni dalla convocazione. In caso d'inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.

2. Tale seduta si svolge sotto la Presidenza del Sindaco e adempie gli obblighi seguenti: convalida degli eletti ed eventuali surrogazioni; giuramento del Sindaco; nomina e formalizzazione di capi-gruppo consiliari; comunicazione del Sindaco della nomina della giunta e del vice Sindaco; - elezione Presidente del Consiglio

3. La seduta è pubblica. Alla seduta partecipano i Consiglieri Comunali delle cui cause ostative si discute.

4. Le delibere del Consiglio Comunale sono firmate dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Art. 36 (Consigliere anziano)

1. Il Consigliere Comunale anziano è il Consigliere, che, nella elezione a tale carica ha conseguito la maggiore cifra individuale tra voti di lista e voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri. In caso di parità prevale il più anziano di età. Il Consigliere Comunale anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio Comunale esercita tali funzioni il Consigliere Comunale che, fra i presenti risulta "anziano", secondo i requisiti sopra precisati.

Art. 37 (Validità delle sedute)

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco.

2. Le deliberazioni sono approvate quando ottengono la maggioranza dei voti espressi.

3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata o dispongono particolari modalità di votazione.

4. Ai lavori del Consiglio partecipano senza diritto di voto gli Assessori Comunali, che non siano consiglieri.

Art. 38 (Presidente e VicePresidente del Consiglio Comunale: elezioni)

1. Il Consiglio Comunale elegge, nella prima seduta dopo le elezioni, subito dopo la verifica delle condizioni di eleggibilità, il Presidente e due Vice Presidenti dell'Assemblea che costituiscono l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

2. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il Consigliere che ottiene i tre quarti dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune. In caso di esito negativo si procede ad una seconda votazione nella quale risulta eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta e convocata dal Sindaco sino alla elezione del Presidente del Consiglio.

3. Alla elezione dei Vice Presidenti del Consiglio si procede subito dopo l'elezione del Presidente in un'unica votazione. Risultano eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, in caso di parità di voti risulta eletto il Consigliere più anziano di età. Ciascun Consigliere vota per un solo candidato.

4. E' in ogni caso garantito che un membro dell'Ufficio di Presidenza sia espressione delle opposizioni consiliari.

5. Gli assessori non possono assumere la carica di Presidente e Vice Presidente del Consiglio.

6. Il Presidente del Consiglio ed i Vice Presidenti del Consiglio, oltre che per i casi di sospensione e decadenza di cui all'art.59 del D.L.vo 267/2000, cessano dalla carica in caso di dimissioni o revoca.

7. Il Presidente ed i Vice Presidenti del Consiglio possono essere revocati singolarmente per gravi e comprovati motivi su proposta sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La stessa deve essere approvata mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio per il Presidente; con le stesse modalità, ma a maggioranza dei voti, per i Vice Presidenti. L'approvazione della mozione comporta la cessazione della carica del Presidente o del Vice Presidente e l'elezione degli stessi nella successiva seduta con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3. La seduta per l'elezione del Presidente è convocata e presieduta dal Vice Presidente più anziano d'età e/o dal Consigliere più anziano di età.

8. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio e di Vice Presidente del Consiglio, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 39 (La pubblicità delle sedute consiliari e delle Commissioni)

1 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento degli Organi.

2 Sono anche pubbliche le sedute delle Commissioni permanenti o speciali, salvo i limiti posti dal regolamento degli Organi.

3 Della convocazione è data pubblicità - oltre che nelle forme di legge e dello Statuto - anche alle libere associazioni mediante lettera.

Art. 40 (I diritti, i poteri e i doveri dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonchè dalle eventuali sue aziende o enti o società dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso e copia degli atti utili all'espletamento del loro mandato, secondo i criteri definiti dal regolamento.

2. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati. Inoltre essi hanno diritto di ottenere da parte del presidente del C.C. una adeguata e preventiva informazioni sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni, secondo i criteri e le modalità stabilite dal regolamento degli Organi.

4. Il consigliere comunale che non partecipi a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giusta causa o giustificato motivo decade dalla carica. La decadenza è pronunziata a maggioranza dei partecipanti al consiglio, che procede alla surrogazione con il primo dei non eletti della lista dello stesso consigliere decaduto, a seguito di O.d.G. specifico predisposto dal Sindaco, il quale avvisa il consigliere decaduto, affinché questi giustifichi il suo comportamento, partecipando alla seduta di cui si discute della decadenza.

5. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio dello loro funzioni sono stabilite dalla legge.

6. Il Comune, nella tenuta dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in processi ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità amministrativa, civile e penale, purché non ci sia conflitto di interessi con l'Ente.

Art. 41 (Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale)

1 Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art.141delD.Lgs 267/2000. 2 I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 42 (La rimozione e la sospensione degli amministratori)

1 Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco e i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.

2 In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3 Sono fatte salve le disposizioni dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 43 (Surrogazioni e supplenze dei consiglieri)

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2 Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

3. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

4. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 44 (Dimissioni da Consigliere Comunale)

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma della legge vigente.

Art. 45 (La responsabilità degli amministratori)

1 Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonchè coloro che si ingeriscano degli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni, nonchè dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

4. La responsabilità si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.

5. La prescrizione del diritto al risarcimento di cui al comma tre se maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

6. La responsabilità amministrativa degli amministratori e dei dipendenti comunali si verifica anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi dal Comune.

7. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi consto dei vantaggi comunque conseguiti dall'Amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.

8. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.

9. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha preso.

10. Nel caso in cui al comma precedente i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

Art. 46 (Le competenze del Consiglio)

1 Il Consiglio ha competenza limitatamente gli atti elencati nell'art. 42 del D.Lgs 267/2000.

Art. 47 (Le Commissioni del Consiglio)

1 Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2 Le Commissioni sono permanenti o speciali.

3 Sono Commissioni permanenti quelle relative alla competenza delle materie assegnate ai singoli assessorati. Il numero di tali Commissioni è determinato dall'apposito Regolamento del Consiglio Comunale.

4 Sono Commissioni speciali quelle che possono essere costituite di volta in volta a seconda delle esigenze del Consiglio comunale.

5 Le Commissioni permanenti sono presiedute da un membro del Consiglio comunale eletto nel proprio seno a maggioranza strutturale dei voti. Egli dura in carica per l'intera durata del mandato elettorale e può essere revocato con le stesse procedure di voto. Ove ricorrano le condizioni si possono eleggere anche i Vice-Presidenti di Commissione permanente.

6 Le Commissioni speciali possono essere presiedute anche dal Sindaco o dagli Assessori, allorché se ne valutino le esigenze, le opportunità e la convenienza di buona amministrazione.

7 Eventuali altre Commissioni possono essere istituite per il controllo della gestione dei servizi pubblici locali in forma diversa dalla gestione diretta del Comune.

8 Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

9 Sono fatte salve le Commissioni speciali previste per legge.

10 Le Commissioni permanenti e speciali in fase istruttoria e prima dell'adozione delle loro determinazioni convocano le associazioni previste dallo Statuto ai fini della consultazione in relazione al loro contributo di esperienza e di proposta nelle specifiche materie oggetto della trattazione.

11. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.

12. Nella commissione d'indagine devono essere rappresentati proporzionalmente tutti i gruppi presenti in Consiglio. I membri delle commissioni sono designati autonomamente dai rispettivi gruppi consiliari.

13. La commissione consiliare ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti del Comune afferenti l'indagine da svolgere e conclude i suoi lavori con una relazione in cui sono riportate le distinte posizioni assunte da ciascun componente sui fatti accertati. La Commissione può anche presentare due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza.

14. La relazione (o le relazioni) è sottoposta all'esame del Consiglio nei termini assegnati in sede di nomina della Commissione per le valutazioni di competenza.

15. Le commissioni ispettive e di controllo hanno carattere temporaneo. La presidenza di dette commissioni spetta ad un rappresentante della minoranza del Consiglio, per maggiore garanzia di trasparenza democratica.

Art. 48 (Attività ispettiva)

1. È nel diritto dei consiglieri svolgere attività di sindacato ispettivo presentando al Sindaco o agli assessori da lui delegati circostanziate istanze in forma scritta sui fatti o sul punto che interessa la richiesta.

2. Il Sindaco e gli assessori rispondono alle istanze entro trenta giorni direttamente in Consiglio e anche in forma scritta.

3. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplinerà le modalità di svolgimento delle interrogazioni e delle mozioni.

Art. 49 (Commissioni tecniche)

1. All'inizio del mandato consiliare o nel corso del medesimo vengono nominate da parte degli organi istituzionali le commissioni tecniche previste da norme legislative e dall'ordinamento comunale.

2. La composizione, le modalità di nomina, le competenze delle commissioni tecniche si uniformano alle disposizioni dettate dalle legge, regolamenti e dalle deliberazioni istitutive.

3. Le commissioni tecniche devono avere il carattere della essenzialità, ai sensi della legislazione vigente, altrimenti non sono istituite e si rende più tempestiva l'azione amministrativa.

Art. 50 (Gruppi consiliari)

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggiore numero di voti in ogni lista. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Sez.II - IL SINDACO E LA GIUNTA

Art. 51 (La composizione della Giunta)

1 La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori pari al massimo stabilito dalla legge.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.

Art. 52 (Incompatibilità per la carica di assessore)

1. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

2. La stessa incompatibilità di cui alla prima parte del precedente comma è stabilita anche per gli assessori.

Art. 53 (Divieto di incarichi e consulenze)

1. Agli assessori, ma anche al Sindaco e ai consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il Comune o presso enti ed istituzioni o società dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1 ricevuti prima della elezione e tuttora in corso, qualora non determino la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida dell'elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale.

Art. 54 (Elezione del Sindaco - Nomina della Giunta)

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio. Egli ed il Consiglio Comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3.Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. La discussione sulla comunicazione del Sindaco non dà luogo ad alcun voto consiliare.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedente ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5. Il Sindaco, presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

6. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Art. 55 (Competenze della Giunta)

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1-2, del D.Lgs 267/2000, nelle funzioni degli organi di Governo, che non siano riservati al consiglio e non rientrano nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta , in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative: propone al consiglio i regolamenti; approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali; elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio; assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove; nomina i menbri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato; provvede alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone; approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale; dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando espressamente attribuite dalla legge dallo statuto ed altro organo; approva gli accordi di contrattazione decentrata; decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente; fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale; determina sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio; approva il Peg su proposta del direttore generale; autorizza la resistenza in giudizio , e nomina un difensore di fiducia.

Art. 56 (L'Assessore e i suoi poteri)

1. L'Assessore firma gli atti di competenza se gli è stata data espressa delega da parte del Sindaco e semprechè l'obbligo della firma non sia assegnato dallo Statuto o dal regolamento al Segretario comunale o ad altri dipendenti.

Art. 57 (Le attività deliberative e il controllo di legittimità)

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti della illegittimità denunziata, quando 1/5 dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata al Sindaco con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'Albo pretorio, tali delibere sono sottoposte al Difensore civico quando esse riguardino: a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.

2 Contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, le delibere di Giunta di cui al 1 º comma sono comunicate ai capigruppo consiliari.

Art. 58 (Competenze del Sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune sia dal punto di vista politico, sia da quello amministrativo. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti avvalendosi della collaborazione del Segretario Comunale e dell'apparato burocratico del Comune.

2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e regolamenti comunali e sovrintende altresi' all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

3. Il sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Il Prefetto si sostituisce al Sindaco quando questi, previa diffida, non adempia agli obblighi di convocazione del Consiglio per la prima seduta.

5. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato regionale di controllo vi provvede in via sostitutiva.

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle norme di legge, del presente statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

8. Il Sindaco, per esigenze cui l'Amministrazione non può far fronte con il personale in servizio, può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, previa determinazione da parte della Giunta, della durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 59 (Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)

1 Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovraintende: a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica; b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2 Il Sindaco, quale ufficiale del Governo adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2-bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2°.

3 Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4 Il Vice-Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo in caso di assenza o di impedimento del Sindaco.

5 Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6 Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

7 Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

8. Ove il Sindaco o il Vice-Sindaco non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

9. In forza della legislazione vigente, al Sindaco spetta l'obbligo d'informazione d'urgenza della popolazione su situazioni di calamità naturali, in quanto massima autorità territoriale per competenza relativa alla Protezione Civile. Egli, per le esigenze del caso, dispone verso tutti gli organi attivi dipendenti dallo Stato.

Art. 60 (Il Vice-Sindaco)

1 Il Vice-Sindaco è un componente della Giunta nominato dal Sindaco insieme agli altri componenti dello stesso organo.

2. Il Vice-Sindaco, oltre a svolgere le funzioni del Sindaco, in base alla legge e allo statuto, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4/bis della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Art. 61 (Mozione di sfiducia)

1 Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2 Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa a discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede secondo legge allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 62 (Dimissioni, impedimento, rimozione decadenza sospensione o decesso del Sindaco)

1. In caso di dimissioni per qualsiasi causa, anche tecnica, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al precedente comma trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione in Consiglio. Fino alla scadenza di detto termine le dimissioni possono essere revocate dallo stesso Sindaco.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 63 (Le firme sulle delibere di Giunta e di Consiglio)

1 Le firme obbligatorie sulle delibere di Giunta spettano al Sindaco ed al Segretario comunale. 2 Le firme obbligatorie sulle delibere del Consiglio spettano al Presidente ed al Segretario comunale.

3 Il Vice-Sindaco firma in vece del Sindaco quando ne svolge le funzioni per delega di questo o in caso di assenza o impedimento.

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TITOLO IV - Forme di partecipazione popolare

CAPO I - ASSOCIAZIONI E FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 64 (La valorizzazione e la promozione della partecipazione)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, secondo le modalità e i criteri stabiliti con regolamento comunale.

Art. 65 (La valorizzazione delle associazioni)

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, accesso ai servizi e alle strutture comunali, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

2. Il Comune istituisce l'Albo ai soli fini di accertamento e statistica delle libere forme associative e del volontariato per le finalità di cui al comma precedente.

3. Le libere associazioni - per poter fruire del sostegno del Comune - debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

4. La Giunta valuterà dei requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'Amministrazione vorrà disporre con delibera del Consiglio.

5. L'esecutività delle decisioni, di cui alle norme del presente articolo, spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.

Art. 66 (La partecipazione alla gestione dei servizi sociali)

1. Il Comune - ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza industriale- può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2. La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

3. In caso di costituzione di apposita "istituzione per i servizi sociali" la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di Amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio Comunale, che voterà in modo segreto e con criterio proporzionale e limitato ad 1/3 per i 7 membri del Consiglio d'Amministrazione, proposti dal Sindaco, sentiti i Capigruppo e con voto segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati per la nomina del Presidente - già Consigliere d'Amministrazione eletto - e del Direttore. Essi durano in carica 5 anni, possono essere confermati o revocati o sospesi per gli stessi motivi di cui agli artt.39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n.142.

4. Lo Statuto ed il regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli Organi nonchè i criteri e i requisiti di funzionamento.

Art. 67 (Gli organismi di partecipazione)

1. Il Comune adotta iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2. Tali organismi - denominati consulte - possono essere costituiti, assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonchè dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

5. Tali organismi di partecipazione possono anche essere strutturati in forma di Consulta.

Art. 68 (L'Assemblea cittadina)

1. È indetta Assemblea cittadina periodica, almeno una volta l'anno, a cura del Sindaco, che la convoca, la presiede e la conclude.

2. Scopo di tale Assemblea è: a) informare i cittadini sulle attività dell'Amministrazione comunale; b) recepire i consigli e le indicazioni dei cittadini; c) verificare la realizzazione degli obiettivi programmatici e la loro validità ed efficacia.

3. Sui risultati dell'Assemblea cittadina si terrà apposito dibattito di Consiglio comunale, che a sua volta potrà adottare le decisioni del caso con proprie deliberazioni.

Art. 69 (Contributi alle associazioni)

1.Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale ,l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

5.Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dell'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

CAPO II - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 70 (Le situazioni giuridiche soggettive)

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande almeno 30 giorni prima. Oltre a ciò l'Amministrazione comunale provvede ad informare tutti i cittadini con pubblici manifesti.

2. L'informazione è d'obbligo nei riguardi dei cittadini singoli ed associati, in materia di piani urbanistici o di fabbricazione di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

CAPO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 71 (L'iniziativa e le proposte popolari)

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio comunale, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 15 giorni dalla ricezione in Segreteria, secondo quanto previsto dal regolamento, e nei successivi 15 giorni garantisce la risposta.

Art. 72 (Le istanze, le proposte e le petizioni)

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze.

2. Per le proposte e le petizioni singole ed associate le formalità sono definite con regolamento.

3. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

4. Le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate.

5. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise eventualmente dalla Giunta e/o dal Consiglio comunale è data risposta scritta a cura degli Uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato; con regolamento è disciplinata la materia.

6. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati entro 30 giorni dalla registrazione a protocollo.

7. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione, alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

8. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio Comunale, secondo la disciplina del regolamento degli Organi.

9. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere sono conservati originali e copie negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 73 (L'iniziativa e le tipologie dei Referendum)

1. Sono previsti Referendum consultivi ad iniziativa della Giunta comunale approvati con la maggioranza dei 2/3 del Consiglio comunale.

2. Sono altresì previsti Referendum consultivi ad iniziativa di 1/5 di Consiglieri comunali che lo propongono e che venga approvato con la maggioranza dei 2/3 del Consiglio comunale.

3. Sono previsti anche Referendum ad iniziativa dei cittadini aventi diritto al voto per il Consiglio comunale.

4. Possono essere previsti Referendum di due ordini: - generali; - speciali.

5. Sono Referendum generali quelli che interessano la totalità dei cittadini.

6. Sono Referendum speciali quelli che interessano una parte dei cittadini come realtà aggregata di un territorio, cioè per quartieri, o realtà aggregata professionale, cioè commercianti, artigiani, pescatori, agricoltori, oppure per classi di età, quali ad esempio anziani, giovani, studenti e via enucleando.

Art. 74 (Le modalità dei Referendum)

1. I Referendum si possono svolgere mediante il sistema dell'urna, utilizzando le criteriologie delle sezioni e dei seggi elettorali per le consultazioni amministrative.

2. Tali modalità sono scelte in base a valutazioni di opportunità che farà il Consiglio comunale su proposta del Sindaco.

3. Il regolamento disciplina in dettaglio i criteri e i termini di tali modalità.

Art. 75 (Il Referendum provinciale)

1. Allorché il Consiglio provinciale indice Referendum sul territorio, il Comune di Otranto mette a disposizione strutture e mezzi necessari.

2. La Provincia assicurerà la congrua copertura finanziaria.

Art. 76 (Il Referendum consultivo o abrogativo d'iniziativa popolare)

1. È previsto Referendum consultivo generale o abrogativo richiesta, con firma autentica, del 10% dei cittadini elettori per il Consiglio comunale.

2. Sono escluse dal Referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali nonchè ai tributi locali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale, cioè quelle sulle quali il Comune può disporre con decisione dei propri Organi ad eccezione del piano regolatore generale e degli altri piani attuativi.

3. Il Referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali o comunali.

4. La proposta di Referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 30 giorni dalla ricezione dal Comitato del Referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 30 giorni successivi.

5. Tale Commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore - formato da cittadini aventi diritto al voto per il Consiglio comunale -, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6. Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del Referendum nei 20 giorni successivi.

7. Il Referendum qualora nulla osti è indetto entro i 90 giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.

8 .Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione del Consiglio comunale.

9. All'onere finanziario per le spese comportate dal Referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

Art. 77 (Il Referendum e presa d'atto del Consiglio comunale)

1. Sui risultati dei Referendum è tenuta specifica seduta consiliare per dibatterne il contenuto ed adottare le decisioni del caso nell'interesse della comunità locale.

2. Nel caso il Consiglio comunale decida di non prendere atto dell'esito referendario, la decisione va assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

3. Il "difensore civico" esercita il controllo di legittimità per violazione di legge sulle delibere di Giunta Comunale e del Consiglio di cui alla legge vigente. Gli, se ritiene che la deliberazione sottopostagli al controllo sia illegittima, ne dà comunicazione agli organi competenti dell'Ente, entro quindici giorni dalla richiesta e li invita ad eliminare i vizi riscontrati. Gli organi decidono di adeguarsi o confermare e convalidare quanto già deliberato.

Art. 78 (Il difensore civico)

1. È istituito l'ufficio del difensore civico.

2. Il Comune con proprio regolamento fissa i criteri e le modalità, per i fini della garanzia, dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione comunale stessa.

3. Il "difensore civico" esercita il controllo di legittimità per violazione di legge sulle delibere di Giunta Comunale e del Consiglio di cui alla legge vigente. Egli, se ritiene che la deliberazione sottopostagli al controllo sia illegittima, ne da comunicazione agli Organi competenti dell'Ente, entro quindici giorni dalla richiesta e li invita ad eliminare i vizi riscontrati. Gli Organi decidono di adeguarsi o confermare e convalidare quanto già deliberato.

Art. 79 (I compiti del difensore civico)

1. Compito del "difensore civico" è quello di segnalare, ad istanza di cittadini singoli o associati, oppure di formazioni sociali e sindacali riconosciute, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Tali "segnalazioni" può effettuarle anche di propria iniziativa.

3. Il difensore civico esercita anche compiti di conciliazione extra-giudiziale secondo quanto previsto dall'art.21-2°c., lett. l) del presente Statuto.

4. L'eventuale denuncia penale del difensore civico è atto dovuto in quanto pubblico ufficiale.

Art. 80 (L'elezione del difensore civico)

1. Il difensore civico è eletto - su una terna di nominativi - con voto a scrutinio segreto dei 2/3 del Consiglio in prima votazione e in seconda votazione a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale, tra i cittadini italiani di provata esperienza giuridica e/o amministrativa documentata, moralità, professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 30 anni di età. Le incompatibilità o motivi di ineleggibilità sono gli stessi previsti dalle leggi e dallo Statuto per i Consiglieri Comunali.

2. Il Sindaco - sentita la Giunta e i Capi Gruppo consiliari - avanza in Consiglio la proposta della terna dei nomi di cui al comma precedente.

3. Egli resta in carica 5 anni, può essere revocato con delibera consiliare con adeguata motivazione - allorché non adempia ai doveri del proprio ufficio o incorra in violazioni di leggi penali e/o amministrative - ma può essere rieletto nelle stesse forme non più di una altra volta, continuativamente.

4. Egli deve dismettere l'eventuale appartenenza a partiti politici al momento dell'assunzione dell'incarico.

Art. 81 (Le prerogative e i mezzi del difensore civico)

1. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge. Egli giura davanti al Consiglio Comunale - prima di assumere l'incarico - secondo la formula dell'art.11 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3.

2. L'incarico è da intendersi come prestazione di servizio civile. Eventuale compenso è stabilito dal Consiglio comunale.

3. A disposizione delle attività del "difensore civico" il Comune mette proprie strutture ed uffici con tutti i mezzi moderni.

4. Al "difensore civico" spetta il diritto disconoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e di averne fotocopia; egli può, altresì, esaminare le pratiche in trattazione ed in corso presso il Comune.

5. Il "difensore civico" può partecipare in qualità di consulente, su richiesta del Sindaco, alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale.

6. Il "difensore civico" è obbligato a presentare al Consiglio comunale una relazione annuale entro il 30 settembre, ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'Amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

7. Qualora il "difensore civico" presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio Comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il "difensore civico" dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio" confermando tutti i poteri.

Art. 82 (La Conferenza dei Servizi)

1 L'Amministrazione indice annualmente per il mese di aprile una Conferenza dei Servizi locali d'intesa con le associazioni degli utenti, aventi strutture organizzative nel territorio comunale, e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute, ed operanti in ambito comunale. A tale Conferenza partecipa di diritto il difensore civico.

2 La Conferenza dei Servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3 Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni volte ad effettuare valutazioni e proposte.

4 Le risultanze della Conferenza sono fatte proprie dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

5 Apposito capitolo di bilancio prevederà la spesa per la Conferenza dei Servizi.

6 La Conferenza dei servizi può essere attivata anche in data diversa da quella del primo comma, allorché lo decida il Consiglio comunale in vista dell'approvazione del bilancio preventivo oppure su richiesta delle libere associazioni nelle modalità previste dal regolamento.

Art. 83 (La Conferenza dei servizi per i pareri)

1 Ai fini dell'acquisizione dei pareri interni all'Ente, ma tra diversi settori si procede ad una Conferenza di servizio interna indetta dal responsabile dell'ufficio competente per materia, in relazione alla tipologia degli atti.

2 Per quanto attiene all'acquisizione dei pareri di Enti pubblici con i quali il Comune ha rapporti ai fini della determinazione dei propri atti il Sindaco o l'Assessore competente può indire Conferenza dei servizi inter-enti o inter-organi per l'accelerazione dei tempi occorrenti alla decisione delle Amministrazioni, quando ne abbia i poteri, altrimenti provvede il responsabile degli uffici e dei servizi competente per materia.

Art. 84 (Il diritto d'informazione e di accesso e rapporti amministrazione-cittadini)

1 Tutti i cittadini hanno diritto - sia singoli che associati - di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l'Amministrazione - mediante l'ordinamento degli uffici e dei servizi - conferisce i poteri ai responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.

3. L'Amministrazione costituirà, altresì, apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

4 Il Comune garantisce - mediante il regolamento - ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, propedeuticamente ed in tempo utile prima delle decisioni dell'Amministrazione.

5 Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull'auto-certificazione.

6 L'eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l'accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.

7 Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato e dalle associazioni in genere, anche mediante mezzi informatici.

8 L'apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.

Art. 85 (Il diritto d'informazione per le organizzazioni sindacali)

1. Le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed esistenti con proprie strutture formalizzate nel territorio comunale sono informate nei limiti, modi e termini stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari sulle materie indicate nelle stesse disposizioni.

2. I diritti d'informazione alle organizzazioni sindacali sono a titolo gratuito in quanto atto dovuto per l'Amministrazione.

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TITOLO V - Patrimonio, Attività Finanziaria, Contabilità

CAPO I - I BENI COMUNALI

Art. 86 (I beni comunali)

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

2. I beni patrimoniali sono disponibili ed indisponibili; il loro regime è regolato dalle leggi vigenti.

3. Con delibera del Consiglio comunale se ne definisce la destinazione.

4. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

5. Il Consiglio Comunale decide la destinazione dei beni e la loro sdemanializzazione eventuale.

CAPO II - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 87 (Le norme della finanza e della contabilità)

1. Le materie relative alla finanza e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità ;

2.Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle vigenti in materia, è altresì titolare di potesta' impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, e ha un proprio demanio e patrimonio.

4. L'approvazione del bilancio di previsione, sia in prima che in seconda convocazione e successive, deve avvenire con il voto formale della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 88 (Attività finanziaria del Comune)

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilità per legge o regolamento. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge il Comune istituisce , sopprime e regolamenta , con deliberazione consiliare, imposte tasse e tariffe.

3. La podestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal Comune , nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare , l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dirigente responsabile del tributo.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 89 (Bilancio annuale)

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal C.C. nei termini di legge, osservando i principi della universalità ,unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, non oltre il termine di gg. 20 il Sindaco procede alla nomina di un commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio che vi provvede non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso.

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TITOLO VI - Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione e controllo interno e nucleo di valutazione

CAPO I - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 90 (La revisione economico-finanziaria)

1 Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei Revisori dei conti.

2 I componenti il Collegio dei revisori dei conti devono essere scelti: uno a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti con funzioni di Presidente; uno b) tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti; uno c) tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri.

3 Esso dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

4 Il collegio ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.

5 Il collegio dei revisori partecipa, ove invitato formalmente dal Sindaco, alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale.

6 Il Collegio dei Revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti: a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo; b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente; c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

7 Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8 Il Collegio dei revisori risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

9 Ai revisori dei conti spetta il compenso previsto dallo specifico regolamento, in conformità dell'art.6-quinquies della legge 15 marzo 1991, n.80 di conversione del D.L. 12.1.91, n.6. 10 È compito del revisore, altresì, controllare la gestione mediante le verifiche della contabilità economica.

CAPO II - IL CONTROLLO INTERNO E IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 91 (Principi generali del controllo interno)

1. Il Comune, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dota di strumenti adeguati a:

  1. garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
  2. ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
  3. valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o di funzionario (valutazione della dirigenza e dei funzionari direttivi);
  4. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i principi generali, obbligatori, applicabili nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare nel modo seguente:

  1. l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo.

Essa è, pertanto, svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo. Le strutture stesse svolgono, di norma, anche l'attività di valutazione dei Dirigenti e Funzionari direttivi direttamente destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo; il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei Dirigenti o Funzionari direttivi, fermo restando quanto previsto alla lettera a), sono svolte da strutture e soggetti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata; l'attività di valutazione dei Dirigenti o Funzionari direttivi utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo; le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato.

Art. 92 (Controllo di gestione)

1. Ai fini del controllo di gestione, il Comune definisce:

  • l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;
  • le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
  • le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
  • l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;
  • le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
  • gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
  • la frequenza di rilevazione delle informazioni.

2. Il sistema del controllo di gestione supporta la funzione dirigenziale. Con il regolamento sono stabilite le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione. Il Sindaco con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema del controllo di gestione.

3. Il regolamento di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo.

CAPO III - ATTIVITA' DI VALUTAZIONE

Art. 93 (La valutazione del personale con funzioni dirigenziali)

1. Il Comune, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti o funzionari, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).

2. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei Dirigenti e Funzionari direttivi tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. La valutazione ha periodicità annuale. Il procedimento per la valutazione è ispirato ai principi della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente o valutatore di prima istanza, della approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente o valutatore di seconda istanza, della partecipazione al procedimento del valutato.

3. La valutazione è adottata dall'apposito nucleo di valutazione come disciplinato dal regolamento. La decisione definitiva della valutazione è effettuata dal Sindaco, sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e/o controllo strategico.

4. La procedura di valutazione di cui al comma 3°, costituisce presupposto per l'applicazione delle misure in materia di responsabilità dirigenziale. In particolare, le misure di cui al comma 1°, del predetto articolo si applicano allorché i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi emergono dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione è anticipatamente concluso, inoltre nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1°, il Dirigente o Funzionario direttivo, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello o funzione dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

Art. 94 (La valutazione e il controllo strategico)

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Il "nucleo" preposto all'attività di valutazione e controllo strategico riferisce, in via riservata, agli organi di indirizzo politico-amministrativo , con le relazioni di cui al comma 3°, sulle risultanze delle analisi effettuate. Esso di norma supporta l'organo di indirizzo politico-amministrativo anche per la valutazione dei Dirigenti o Funzionari direttivi, che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Il servizio di controllo interno opera in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi della legge vigente. Esso redige almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Può svolgere, anche su richiesta del Sindaco analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione, fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione.

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TITOLO VII - Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici e attribuzioni degli organi titolari di uffici

CAPO I - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 95 (Nucleo di valutazione interno)

1. I Dirigenti e i Funzionari direttivi sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono proposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione amministrativa, tecnica e contabile.

2. All'inizio di ogni anno, i Dirigenti e i Funzionari direttivi presentano al Segretario Comunale o Direttore Generale, e questi al Sindaco, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. E' istituito, presso il Comune, il "nucleo di valutazione interno" con il compito di verificare mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, i risultati della gestione. Il nucleo di valutazione determina annualmente, anche su indicazione della Giunta Comunale, i parametri di riferimento del controllo.

4. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politico-amministrativo. A esso è attribuito, nell'ambito della dotazione organica, apposito personale.

5. Il nucleo di valutazione è composto da due esperti esterni nominati dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, ed è presieduto dal Segretario Comunale o Direttore Generale.

6. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici comunali. Si avvale, altresì, dei dati attinenti alle risorse impiegate, alle strutture ed ai servizi resi dalle unità organizzative. Il nucleo di valutazione riferisce trimestralmente sui risultati della sua attività agli organi di governo del Comune.

Art. 96 (Sistemi informativi per i controlli)

1. I sistemi automatizzati e le procedure manuali rilevanti ai fini del sistema di controllo, qualora disponibili, sono i seguenti: sistemi e procedure relativi alla rendicontazione contabile della singola amministrazione; sistemi e procedure relativi alla gestione del personale (di tipo economico, finanziario e di attività-presenze, assenze, attribuzione a centro di disponibilità); sistemi e procedure relativi al fabbisogno ed al dimensionamento del personale; sistemi e procedure relativi alla rilevazione delle attività svolte per la realizzazione degli scopi istituzionali (erogazione prodotti/servizi, sviluppo procedure amministrative) e dei relativi effetti; sistemi e procedure relativi alla analisi delle spese di funzionamento (personale, beni e servizi) dell'amministrazione; sistemi e procedure di contabilità analitica.

Art. 97 (Principi fondamentali)

1. Il Comune basa la propria attività amministrativa sui principi di: legalità, nel senso che si conforma alla Costituzione, alle normative della Unione Europea, alle leggi dello Stato e della Regione; imparzialità, intesa quale composizione equilibrata degli interessi pubblici e privati, attraverso l'individuazione nel procedimento degli interessi stessi da valutare; buon andamento, inteso nel senso che l'azione amministrativa venga svolta secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità; semplificazione dei procedimenti, nel senso di coinvolgere direttamente gli interessati al procedimento; pubblicità e trasparenza, che si attuano attraverso l'informazione e la libertà di accesso da parte dei cittadini liberi ed associati agli atti comunali.

CAPO II - ORGANI TITOLARI DI UFFICI

Art. 98 (Indirizzo politico - amministrativo - funzioni - responsabilità - controllo)

1. Nell'ambito delle linee programmatiche degli indirizzi generali di governo del Sindaco discusse ed approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Ad essi spettano, in particolare: le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione; la individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra i Settori di livello di funzioni dirigenziali apicali; la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; gli altri atti indicati dalle Leggi, dallo Statuto, dal Regolamento;

2. Ai Dirigenti o Funzionari direttivi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Qualora il Sindaco verifichi la non attuazione o l'omissione dei suoi indirizzi può avocare a sé - con atto motivato - e sostituire il Capo Settore o il Dirigente o Funzionario direttivo di staff, adottando egli stesso l'atto necessario o riformando o annullando o revocando l'atto stesso, che fosse già stato definito, ma ritenuto viziato di legittimità o di merito.

4. Il Sindaco - per l'esercizio dell'attività di cui al comma 3° precedente - può avvalersi di altro Capo Settore al quale delegare, in forma speciale tali compiti, oppure delegare tali compiti al Direttore Generale o al Segretario Comunale, anche in via generale.

Art. 99 (I principi per l'organizzazione degli uffici e del personale)

1 Il Comune disciplina con appositi regolamenti: il regolamento dei concorsi e delle assunzioni del personale e la relativa dotazione organica; l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità, ed entro i limiti di classificazione dell'Ente stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti a considerare che il rapporto di lavoro dei dipendenti del Comune è disciplinato dal Capo I Titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dal decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate. Anche i rapporti individuali di lavoro e d'impiego sono regolati contrattualmente. E' in facoltà del Sindaco ricoprire - intuitu personae - i posti dei responsabili degli uffici e dei servizi - sia da inserire in pianta organica o fuori pianta organica, nonché quelli di supporto alla attività del Sindaco e della Giunta, in base alla legislazione vigente. In ogni caso sul rapporto di lavoro del personale del Comune trovano applicazione tutti gli istituti previsti dal decreto legislativo 165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè tutte le norme di organizzazione, di accesso, di mobilità, di diritti sindacali, di pari opportunità, di congedo straordinario e di aspettativa, di collocamento a riposo, le sanzioni disciplinari, il collegio arbitrale, ecc.. che dovranno conformarsi ai principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

3. Le norme del presente articolo s'applicano anche agli uffici ed al personale degli Enti dipendenti, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi vigenti. 4 Nell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti il Comune provvede, osservando i criteri di legittimità, imparzialità e buon andamento stabiliti dall'art.97 della Costituzione italiana.

Art. 100 (Il segretario comunale)

1. Il Segretario Comunale è nominato o revocato - con atto monocratico del Sindaco - entro 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco stesso; decorso tale termine il Segretario Comunale si intende confermato.

2. La nomina del Segretario Comunale ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del Sindaco, che lo nomina. Egli cessa dalla carica automaticamente con il cessare del mandato del Sindaco.

3. Il Segretario Comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, che lo ha nominato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Comunale.

4. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

5. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dalla legge vigente, contestualmente al provvedimento di nomina può conferire anche le funzioni di Direttore Generale disciplinandone i compiti da svolgere.

6. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti o Funzionari direttivi e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per effetti del comma 5° precedente, il Sindaco gli abbia conferito le funzioni di Direttore generale.

7. Il Segretario Comunale, inoltre:

  • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  • presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali o Funzionari direttivi, quando la Giunta Comunale non abbia designato per tale compito altri esperti;
  • adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie, secondo le norme del regolamento;
  • sovrintende ai servizi, che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
  • ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune, adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento;
  • esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

8. Il Segretario Comunale per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

9. Allorché il Sindaco, ai sensi della legge vigente, conferisce le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale, nello stesso decreto dispone della indennità ad personam per tali funzioni additive.

10. Nel caso di cui al comma precedente tutte le funzioni, attribuite dal presente Statuto al Direttore Generale, sono svolte dal Segretario Comunale.

Art. 101 (Il vice - segretario comunale)

1. E' previsto lo svolgimento delle funzioni di Vice-Segretario Comunale dell'Ente.

2. In particolare la funzione di Vice-Segretario Comunale è assegnata - di norma - a Dirigenti o Funzionari direttivi rivestenti la titolarità di un Settore per coadiuvare il Segretario Comunale e per sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento. La funzione di Vice-Segretario Comunale è conferita o revocata dal Sindaco, con proprio decreto, ai sensi della legge vigente.

Art. 102 (Il direttore generale)

Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, con proprio decreto conferisce le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale. Il Segretario Comunale per tali funzioni riceve una retribuzione aggiuntiva, secondo la valutazione del Sindaco. Le funzioni di Direttore Generale sono revocate con decreto del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quello del mandato del Sindaco. Nell'ambito dell'azione amministrativa, che adotta il metodo della programmazione annuale e pluriennale degli obiettivi politico - amministrativi e sociali e della pianificazione per progetti dell'attività di gestione del Comune, il Direttore Generale svolge le attribuzioni e le funzioni seguenti:

  • provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
  • sovrintende alla gestione delle attività del Comune, coordinando - quale superiore gerarchico, l'azione dei responsabili dei Settori, degli Uffici e dei Servizi del Comune, al fine di perseguire livelli ottimali di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in senso aziendalistico;
  • presiede la conferenza periodica dei Dirigenti o Funzionari direttivi, coordinandone l'attività degli stessi e svolgendo funzioni di sovraintendenza con ogni effetto e responsabilità di legge;
  • predispone il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla legislazione vigente;
  • predispone le proposte del piano esecutivo di gestione da assegnare ai singoli Capi Settore responsabili di budget, in base alle norme delle leggi vigenti e dei contratti;
  • collabora direttamente con il Sindaco e con la Giunta per l'esercizio di tutte le funzioni di indirizzo e controllo; partecipa al nucleo di controllo interno anche in riferimento ai compiti di controllo interno e valutazione dei Dirigenti e dei dipendenti;
  • conosce - previa delega del Sindaco - gli atti dei Capi Settore contestualmente alla loro esternazione e ha poteri di annullamento, revoca o riforma motivata, su tali atti, previa comunicazione al Sindaco, secondo il regolamento degli uffici e dei servizi, a fronte di vizi di legittimità o di merito, mantenendo un corretto rapporto con tali Dirigenti o Funzionari direttivi che in via diretta possono provvedere ex sé a sanare gli atti, altrimenti sono sostituiti e l'atto in argomento è deciso motivatamente con determinazione dal medesimo Direttore Generale;
  • sostituisce i Capo Settori in caso di inerzia od omissione dell'obbligo dei doveri di ufficio, adottandone, in sostituzione, gli atti necessari all'attività del Comune;
  • è responsabile del risultato dell'attività dei Capi Settore, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;
  • riceve le relazioni annuali dei Capi Settore ed esprime il proprio giudizio con relazione al Sindaco, al fine di ogni successiva decisione del Sindaco stesso, per tutti gli effetti contrattuali dei Dirigenti o Funzionari direttivi;
  • collabora, nell'interesse dell'Amministrazione e per il buon andamento delle attività istituzionali; convoca, presiede ed indirizza la conferenza dei servizi, su preciso mandato del Sindaco, quando questi ne abbia la competenza;
  • è attributario di interventi di piano esecutivo di gestione, allorché trovasi in posizione dirigenziale, con poteri di gestione ed esternazione, svolge qualsiasi ulteriore e diversa attività prevista per il Direttore Generale dalle leggi dello Stato, dallo Statuto Comunale, dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e dalle altre norme vigenti e collabora per le adunanze del Consiglio Comunale e per le attività della Giunta, tenendosi a disposizione del Sindaco.

Ove non diversamente qualificati, gli atti adottati dal Direttore Generale, nell'esercizio delle sue funzioni dirigenziali, sono definiti "determinazioni". Qualora il Direttore Generale sia assente, per qualsiasi causa di impedimento o il posto risulti momentaneamente vacante, il Sindaco - con proprio decreto - affida pro-tempore i compiti e le funzioni di Direttore Generale ad un Dirigente o Funzionario direttivo, Capo Settore per il periodo strettamente necessario.

Art. 103 (Conferenza dei responsabili degli uffici e dei servizi)

1. Nel rispetto del metodo della programmazione è istituita la conferenza delle qualifiche apicali, convocata e presieduta dal Segretario Comunale o del Direttore Generale settimanalmente.

2. Le attribuzioni di tale conferenza sono di programmazione del lavoro e di controllo e verifica delle attività e dei servizi.

3. Qualora il Segretario Comunale o il Direttore Generale non provvedono sono sostituiti d'imperio dal Sindaco.

Art. 104 (Le responsabilità del Segretario Comunale e dei direttivi)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

CAPO III - LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 105 (La gestione dei servizi pubblici locali)

1 I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

2 Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune prevede appositi regolamenti.

3.Il Consiglio Comunale delibera in ordine alla gestione dei servizi pubblici locali sia di rilevanza industriale che privi di rilevanza industriale;

Art. 106 (Gestione dei servizi in economia)

L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono - di norma- disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 107 (Qualità dei servizi pubblici)

1.I servizi pubblici locali sono erogati con modalità, che promuovono il miglioramento, della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata Stato, Regione, Autonomie Locali.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate al supporto di apposita struttura organizzativa. E' ammesso il ricorso a una soggetto privato, di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

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TITOLO IX - Forme della collaborazione tra Comune e Provincia ed altri Enti ed Istituzioni

CAPO I - RAPPORTI CON LA PROVINCIA

Art. 108 (I principi di collaborazione tra Comune e Provincia)

1 Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Province, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2 Il Comune e la Provincia congiuntamente concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Art. 109 (La collaborazione alla programmazione)

1 Il Comune avanza annualmente in previsione del bilancio proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione in ottemperanza della legge regionale.

2 Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.

Art. 110 (La collaborazione tra il Comune e la Provincia per la partecipazione dei cittadini e le convenzioni)

1 Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 111 (Principi di cooperazione)

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 112 (Convenzioni)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, quando la competenza non sia della Giunta, del Sindaco e/o degli organi burocratici.

3. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare tipo.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 113 (Consorzi)

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire uno o più servizi l'esercizio di funzioni rilevanti sotto il profilo economico e imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e, parimenti, non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nel precedente articolo. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alla quali sono soggetti.

2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo precedente prevede l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale - a maggioranza assoluta dei componenti -, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per il consorzio, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5 L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi, che gestiscono attività, aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

9. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 114 (Unione di comuni)

1. Il comune può aderire ad unioni di comuni che sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua, altresì, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essi affidati.

Art. 115 (Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo prevede, altresì, procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3 Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui alla legislazione vigente, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata, se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del comune.

9. L'accordo di programma, oltre alle finalità perseguite, prevede in particolare di: determinare i tempi e le modalità preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo; individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti tra gli enti coinvolti; assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

10. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

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TITOLO X - Disposizioni finali e transitorie

Art. 116 (Regolamenti)

1. Il Comune emana regolamenti a mezzo di deliberazioni consiliari o giuntali: nelle materie ad esse demandate dalla legge o dallo Statuto; in tutte le altre materie di competenza comunale;

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto della suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari, emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori, che la sottoscrivono in numero almeno pari al 20% del corpo elettorale.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6.I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'Albo Pretorio, secondo le norme di legge vigente.

7. Ai fini interpretativi, s'applicano le norme dell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile e degli articoli da 1362 a 1371 del codice civile stesso.

8. Per effetto di legge superveniente le norme regolamentari decadono se in contrasto.

Art. 117 (La deliberazione dello Statuto)

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di 2/3 dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati in maniera uniforme su identico testo.

2. Le disposizioni di cui al precedente 1 º comma si applicano anche per le modifiche dello Statuto.

3.Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

4 Esso è, altresì, affisso all'Albo pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito. nella raccolta ufficiale degli Statuti e per ulteriori forme di pubblicità.

Art. 118 (Entrata in vigore)

1 Il presente Statuto - approvato nelle forme di legge - entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.

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