Descrizione
Si avvisa la cittadinanza che in base alla L R n 38 206 Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi l accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall attivit agricola e forestale quali ad esempio le stoppie e o le foglie secche depositate e derivanti dall attivit di preparazione per la campagna olivicola vietata nel periodo intercorrente fra il 1 giugno ed il 30 settembre Nel restante periodo dal 1 ottobre al 31 maggio possibile bruciare sul sito di produzione residui vegetali derivanti dall attivit agricola raggruppati in piccoli cumuli e non superiori a tre metri cubi giornalieri per ettaro Le operazioni di bruciatura dovranno essere effettuate a cura degli interessati dotati di idonei mezzi di controllo e spegnimento delle fiamme con assistenza garantita fino al totale esaurimento della combustione Tali bruciature sono vietate nel periodo consentito in presenza di forte vento o eccessivo calore come da bollettini di pericolosit pubblicati dalla Protezione Civile regionale La bruciatura comunque sempre vietata ad una distanza inferiore ai 50 mt da strutture e infrastrutture antropiche Si rammenta infine che nelle aree naturali protette e nei siti Natura 2000 Zona Alimini e costa sud di Otranto come da planimetrie scaricabili dal SIT Puglia le stoppie ed i residui vegetali non possono essere bruciati ma cippati trinciati in loco salvo nei casi di gravi attacchi parassitari o in evidenti condizioni di impossibilit ad eseguire altro tipo di distruzione come da certificazione della Sezione Foreste Regionale I TRAGRESSORI SARANNO PUNITI A NORMA DI LEGGE