Seguici su:
Cerca

Riconoscimento cittadinanza italiana iure sanguinis

Come e dove richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis

  • Servizio attivo

La cittadinanza italiana si trasmette, in via ordinaria, per derivazione di sangue e può pertanto essere richiesta da cittadini nati all'estero, che detengano una cittadinanza straniera iure soli, e vantino tuttavia una discendenza da avo italiano.


A chi è rivolto

A tutti i cittadini maggiorenni, in possesso di cittadinanza straniera, che, in quanto discendenti da avi italiani, intendano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.

Descrizione

L'art. 1 della legge n.91/1992, al comma 1, lett. a), riferisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadina italiana.

In tal caso si discorre di attribuzione, e non di acquisto, della cittadinanza italiana poiché è la stessa normativa nazionale a prevedere il riconoscimento automatico ex lege dello status di cittadino italiano al figlio di padre o madre italiana, il quale quindi, a sua volta, potrà trasmettere anche ai propri figli la cittadinanza italiana.

Occorre preliminarmente precisare che, in virtù dell'art. 1 della Legge n.555/1912, si considerava cittadino italiano soltanto il figlio di padre italiano, riconoscendo la possibilità di trasmissione della cittadinanza italiana per derivazione materna unicamente nei seguenti casi: 1) se il padre era ignoto o non possedeva la cittadinanza italiana né quella di un altro Stato; 2) se il figlio di madre italiana e padre straniero non segue la cittadinanza del padre secondo la normativa dello Stato di appartenenza di questi.

Tale normativa, tuttavia, di epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione (01/01/1948), è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la storica sentenza della Consulta n. 30/1983, i cui effetti tuttavia non possono retroagire oltre al 01/01/1948.

Pertanto, come anche ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 3331/2004, chiunque sia nato dal 01/01/1948 in poi da cittadino italiano (anche solo da madre italiana), è considerato italiano per nascita.

Chi invece sia nato prima del 01/01/1948 da madre italiana non potrà richiedere il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana all'Ufficiale dello Stato, ma attivare in via giudiziale un procedimento per una declaratoria di  acquisto della cittadinanza italiana.

Ciò premesso, il cittadino maggiorenne che possieda una cittadinanza straniera e vanti una discendenza da avo italiano deve effettuare istanza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per territorio, ovvero:

  • al Consolato italiano all'estero competente per territorio, se l'interessato risiede all'estero;
  • Al Sindaco del Comune italiano di residenza, nel caso in cui lo straniero interessato sia iscritto in APR in un Comune Italiano.

Pertanto, la competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile è limitata al solo caso in cui l'interessato sia anche residente nel Comune di riferimento, a nulla rilevando invece il mero domicilio.

Sul punto è bene precisare che, come chiarito nella Circolare del Ministero dell'Interno n.32/2007, conseguentemente all'entrata in vigore dell'art. 1 della legge n.68/2007, è stata introdotta una procedura di semplificazione per l'ingresso in Italia di stranieri che intendano attivare la procedura per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: chi proviene da un Paese rientrante in area Schengen dovrà rendere una dichiarazione di presenza alla Questura entro n.8 giorni dall'ingresso in Italia; chi invece proviene da un Paese non rientrante in area Schengen, dovrà rendere dichiarazione di presenza all'autorità di frontiera, che apporrà il cosiddetto timbro Schengen sul passaporto.

La ricevuta della dichiarazione di presenza resa all'autorità di frontiera o alla Questura competente per coloro che siano entrati in Italia da meno di 45 giorni (da produrre in alternativa al permesso di soggiorno per i casi suindicati), deve essere prodotta all'Ufficiale di Anagrafe al fine dell'iscrizione anagrafica in APR, unitamente al proprio passaporto o documento equipollente in corso di validità, il codice fiscale e la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti per avviare la procedura di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.

Pertanto, sin dal momento della richiesta di iscrizione anagrafica, l'interessato dovrà esibire la documentazione da allegare all'istanza di riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis.

L'iscrizione anagrafica sarà poi subordinata ai necessari accertamenti della dimora abituale come dichiarato mediante il corpo della Polizia Municipale e l'esito positivo della procedura costituisce condizione fondamentale per poter radicare la competenza dell'Ufficiale dello Stato Civile in ordine alla domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana che l'interessato intendere depositare.

Conclusosi positivamente il procedimento di iscrizione anagrafica, l'interessato potrà quindi effettuare domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana, depositando la documentazione necessaria e, pertanto:

  • tutti gli atti di stato civile dell'avo ascendente e dei suoi discendenti, a cascata, sino a giungere all'interessati: detti atti, se formati all'estero, devono essere in regola con la normativa in tema di legalizzazione e traduzione degli atti prodotti all'estero. Tale documentazione è necessaria al fine di comprovare la trasmissione senza interruzioni della cittadinanza italiana dall'avo italiano, a cascata, sino al richiedente e verrà descritta nei successivi punti;
  • estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune di nascita ovvero, in caso di nascita precedente alla formazione dei registri di stato civile, certificato di battesimo rilasciato dalla curia vescovile;
  • atto di matrimonio, legalizzato e tradotto se estero, dell'avo italiano emigrato all'estero;
  • atti di nascita, legalizzati e tradotti, di tutti i discendenti dell'avo italiano in linea retta, compreso quello della persona che richiede il riconoscimento;
  • atti di matrimonio, legalizzati e tradotti, di tutti i discendenti in linea retta dell'avo italiano;
  • in caso di avo italiano nato prima della costituzione del Regno d'Italia (17/03/19861), certificato di morte, tradotto e legalizzato, da cui risulti che questi sia deceduto dopo la costituzione del Regno d'Italia: in caso contrario, questi non potrà trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti;
  • attestazione di non naturalizzazione dell'avo italiano, cioè il certificato rilasciato dalla competente autorità estera attestante che l'avo italiano non ha acquistato la cittadinanza straniera ovvero, nel caso di sua naturalizzazione, che abbia acquistato la cittadinanza straniera anteriormente alla nascita del discendente in linea retta;
  • certificazione rilasciata dalla competente autorità consolare italiana attestante che né i discendenti né l'interessato abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 7 della Legge n.555/1912 e della Legge 91/1992: tale documentazione viene richiesta direttamente dall'Ufficiale dello Stato Civile alle circoscrizioni Consolari italiane competenti all'estero;
  • passaporto con timbro Schengen apposto dall'autorità di frontiera, in caso di cittadino proveniente da Paese non in area Schengen;
  • istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana con annessa descrizione del proprio albero genealogico, da consegnare in bollo da € 16,00.

Come anticipato, la documentazione di stato civile suindicata proveniente dall'estero deve essere in regola con le prescrizioni in tema di legalizzazione e traduzione.

La validità temporale di documenti e certificazioni stranieri è da considerarsi analoga a quella dei certificati italiani, ai sensi dell'art. 41 D.P.R. 445/2000 e, pertanto, i certificati rilasciati da P.A. che attestano stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata (certificati e atti di morte ovvero documentazione rilasciata in relazione a persone già decedute), mentre le restanti hanno validità di sei mesi.

In caso di discordanze o errori nella documentazione estera prodotta, soltanto le Autorità straniere di emissione potranno rettificare o sanare gli errori in oggetto.

Come già anticipato, l'avo ascendente dell'interessato deve essere nato dopo la costituzione del Regno d'Italia (17/03/1861, con annessione del Veneto il 03/10/18 e il Friuli Venezia Giulia il 26/09/1920). Se l'avo risulta essere nato in data antecedente, per poter trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti dovrà essere deceduto in data successiva alla costituzione del Regno d'Italia. Diversamente, l'avo non potrà essere considerato cittadino italiano e, in conseguenza, non potrà trasmettere la cittadinanza italiana ai suoi discendenti.

Tale verifica sarà necessaria in quanto, al fine di poter riconoscere la cittadinanza italiana allo straniero richiedente, è fondamentale che la catena di trasmissione tra ascendenti e discendenti della cittadinanza non risulti interrotto, neanche da ipotesi di rinuncia della cittadinanza (sotto tale aspetto, risulta indispensabile acquisire la summenzionata attestazione di non rinuncia che l'Ufficiale dello Stato civile competente dovrà richiedere al Consolato d'Italia all'estero).

Inoltre, in caso di derivazione da madre italiana coniugata con straniero, occorre precisare quanto segue.

L'art. 10 della Legge 555/1912, oggi da considerarsi abrogato con retroazione al 01/01/1948 in virtù dell'intervenuta pronuncia di illegittimità della Corte Costituzionale, con sentenza n. 87/1975, la donna italiana che contraeva matrimonio con cittadino straniero (ovvero con italiano che diventa straniero, se questa mantiene la residenza comune), perdeva la cittadinanza italiana, sempre che il marito possedesse cittadinanza che, per il fatto del matrimonio, si comunichi a lei.

In virtù della menzionata declaratoria di incostituzionalità, la donna che abbia contratto matrimonio prima della declaratoria di incostituzionalità del 1975, può, con espressa dichiarazione ex art. 17 della Legge 91/1992, richiedere di riacquistare la cittadinanza italiana, se il matrimonio contratto è antecedente al 01/01/1948 (data di entrata in vigore della costituzione): in tal caso, nel periodo di tempo tra la perdita e il riacquisto della cittadinanza, la donna non potrà trasmettere la cittadinanza.

Diversamente, per le donne coniugate dopo il 01/01/1948 e prima del 1975, le stesse potranno rendere la medesima dichiarazione di cui sopra, la quale però varrà, in tali casi, non come riacquisto ma come riconoscimento di un possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, in vigenza della Costituzione italiana.

Conclusione del procedimento

In caso di esito positivo dell'istruttoria, il Sindaco del comune di residenza del richiedente (ovvero il Consolato d'Italia all'estero, in caso di residenza all'estero), emetterà un atto di ricognizione (non assimilabile ad un'attestazione sindacale ex art. 16, comma 8, D.P.R. 572/1993) che costituisce un atto di riconoscimento non costitutivo e che, pertanto, non necessita di trascrizione.

Con tale attestazione ricognitiva il Sindaco richiederà all'Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione degli atti di stato civile dell'interessato e, dunque, del suo atto di nascita (che rimarrà agli atti d'ufficio come allegato al fascicolo) e dell'eventuale atto di matrimonio da questo contratto.

Si precisa che verranno trascritti unicamente gli atti di stato civile riguardante il richiedente di cui si riconosca la cittadinanza italiana e non anche tutti gli altri prodotti al fine di comprovare la discendenza da avo italiano.

Su detto atto di nascita, trascritto nei registri di stato civile in Parte II Serie B, l'U.S.C. può annotare l'attestazione di avvenuto riconoscimento della cittadinanza italiana. Detta annotazione, tuttavia, non riguardando un atto costitutivo, non è certificabile né è obbligatoria, atteso che costituiscono oggetto di annotazione solo gli esiti che conducono a perdita, acquisto o riacquisto della cittadinanza.

Il cittadino riconosciuto così italiano dalla nascita vedrà aggiornati i propri dati in ANPR con inserimento anagrafico della cittadinanza italiana e del numero di atto di nascita e potrà richiedere anche il rilascio di carta di identità e il passaporto italiano.

Come fare

I cittadini stranieri interessati, per effettuare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Otranto, dovranno preliminarmente essere iscritti anagraficamente nel Comune di Otranto. Ai fini dell'accoglimento della domanda di iscrizione anagrafica e della successiva domanda di riconoscimento della cittadinanza, dovrà essere depositata la documentazione indicata nell'apposita sezione.

Cosa serve

Al fine di richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis il cittadino straniero che vanti una discendenza da avo italiano che intende procedere innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di un comune italiano deve essere iscritto anagraficamente, ergo residente, in quel comune.

La competenza, altrimenti, sarà del Consolato italiano all'estero territorialmente competente.

Dovranno essere prodotti tutti i documenti di seguito indicati

  • Passaporto.
  • Permesso di soggiorno o, in alternativa, passaporto con apposizione del timbro dell'Autorità di frontiera in caso di cittadino straniero proveniente da Paese non Schengen.
  • Ricevuta della dichiarazione di presenza resa innanzi alla Questura competente per il cittadino straniero proveniente da Paese in area Schengen
  • Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune di nascita ovvero, in caso di nascita precedente alla formazione dei registri di stato civile, certificato di battesimo rilasciato dalla curia vescovile
  • Atto di matrimonio, legalizzato e tradotto se estero, dell'avo italiano emigrato all'estero
  • Atti di nascita, legalizzati e tradotti, di tutti i discendenti dell'avo italiano in linea retta, compreso quello della persona che richiede il riconoscimento
  • Atti di matrimonio, legalizzati e tradotti, di tutti i discendenti in linea retta dell'avo italiano
  • In caso di avo italiano nato prima della costituzione del Regno d'Italia (17/03/19861), certificato di morte, tradotto e legalizzato, da cui risulti che questi sia deceduto dopo la costituzione del Regno d'Italia
  • Attestazione di non naturalizzazione dell'avo italiano
  • Certificazione rilasciata dalla competente autorità consolare italiana attestante che né i discendenti né l'interessato abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 7 della Legge n.555/1912 e della Legge 91/1992
  • Istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana con annessa descrizione del proprio albero genealogico, da consegnare in bollo da € 16,00

Cosa si ottiene

Il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e la trascrizione del proprio atto di nascita, con possibilità di rilascio di carta di identità italiana e passaporto italiano presso la competente questura.

Tempi e scadenze

La domanda di iscrizione anagrafica segue l'iter di normale iscrizione anagrafica e, dunque, entro 45 giorni.

Il procedimento di riconoscimento della cittadinanza ha durata di n.30 giorni, salvo sospensioni per acquisizione della documentazione ulteriormente necessaria.

Quanto costa

L'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana deve essere depositata con apposizione di marca da bollo da € 16,00.

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Argomenti:

Pagina aggiornata il 23/02/2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri